Box pertinenziale senza bonus se non è realizzato “ex novo”. Ai fini dell’agevolazione, il posto macchina deve essere stato oggetto di un intervento di costruzione vera e propria e non di un semplice lavoro di ristrutturazione edilizia. Non può fruire della detrazione ai fini Irpef il posto auto che l’impresa esecutrice ha ricavato, tramite lavori di ristrutturazione, da locali di civili abitazioni preesistenti.
L’istante intendeva fruire con il 730/2018 (integrativo) della detrazione in esame sulla base della certificazione relativa al costo di realizzo dell’opera del Box auto rilasciata dalla ditta esecutrice dei lavori. A sostegno della propria tesi richiamava le istruzioni al modello 730/2018 e la guida per le ristrutturazioni edilizie, aggiornata a marzo 2016 in vigore all’atto di acquisto del box auto.
Il contribuente che ha inviato l’interpello, dopo aver premesso che l’impresa costruttrice aveva acquistato tutto il piano terra di uno stabile, trasformato, frazionato ed effettuato il cambio di destinazione d’uso dei locali da abitazioni a box auto, chiede se per il box acquistato può fruire del “bonus ristrutturazioni” (articolo 16-bis, Dpr 917/1986).
La realizzazione di un’autorimessa o di un posto auto, precisa l’Agenzia delle entrate, è l’unica fattispecie in cui, per fruire della detrazione spettante agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, le spese devono essere riferibili ad interventi di nuova costruzione.
Dunque, nel caso prospettato, il bene non è agevolabile, dal momento che deriva da un intervento di ristrutturazione dell’immobile ad uso abitativo già esistente.
Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate